Un contribuente aveva conferito incarico a un professionista per l’esecuzione degli incombenti fiscali (computo delle imposte, presentazione della dichiarazione e versamenti) ma questi aveva omesso di presentare telematicamente la dichiarazione. Il contribuente impugnava pertanto l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate, rilevando che la mancata presentazione della dichiarazione non potesse essere imputata a sé medesimo che in buona fede aveva affidato l’incarico al proprio professionista.
La questione, giunta in Cassazione, è stata definita con l’ordinanza 4.10.2018, n. 24307, secondo cui l'infedeltà dell'intermediario che, incaricato del pagamento dell'imposta e della trasmissione della dichiarazione dei redditi, ometta di provvedervi, quand'anche accertata in sede penale, non esonera il contribuente dal pagamento dell'imposta stessa: rimangono non dovute le sanzioni in forza del principio di cui all’art. 6, c. 3 D.Lgs. n. 472/1997. Va precisato che nel caso sottoposto al Giudice di legittimità non era emerso che l'intermediario fosse stato oggetto di procedimento penale dopo la denuncia del contribuente e dunque l’esenzione dalle sanzioni prevista dal citato art. 6 non poteva trovare applicazione, restando le sanzioni a carico del contribuente.
La Corte di Cassazione ha ricordato che tale conclusione risulta conforme ad altra precedente pronuncia (sent. 30.05.2012, n. 8630)...