Al fine di documentare compiutamente l'attività di verifica, è consigliabile che il collegio sindacale incaricato della revisione contabile o il revisore unico richiedano alle aziende in cui hanno assunto l'incarico, la delega al cassetto fiscale ed alla fatturazione elettronica, nonché l'accesso ai dati dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici - Con il conferimento della delega al servizio, ottenuta l'abilitazione Entratel, il revisore potrà, tra l'altro:
• gestire il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici; i file delle fatture elettroniche sono disponibili fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di ricezione sullo SdI, salvo recesso;
• consultare i dati trasmessi con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal soggetto delegante verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (operazioni transfrontaliere);
• consultare le comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrale dell'Iva del soggetto delegante;
• consultare i dati Iva delle fatture emesse e ricevute dell'operatore Iva, rilevabili dalle comunicazioni di cui all'art. 21 D.L. 78/2010, nonché gli analoghi dati, trasmessi da altri soggetti, relativi a operazioni commerciali in cui il medesimo...