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Imposte e tasse 24 Gennaio 2020

Consultazione delle fatture elettroniche in attesa del Garante privacy

Atteso il parere ufficiale in ordine alle nuove funzionalità concesse a Entrate e Guardia di Finanza dal collegato alla manovra 2020. Resta da capire se tale opzione, i cui termini scadono il 29.02, può avere ancora un senso.

Tenuto conto che l'art. 14 D.L. 124/2019 prevede espressamente la conservazione e l'utilizzo dei file completi delle fatture elettroniche per gli 8 anni successivi alla loro trasmissione allo SdI, nel corso del terzo forum dei commercialisti tenutosi a Milano nei giorni scorsi è stato chiesto all'Agenzia delle Entrate quale utilità possa ancora avere l'esercizio dell'opzione per la consultazione delle fatture elettroniche da esercitare entro il 29.02.2020. La replica fornita dall'Amministrazione Finanziaria al quesito ha il sapore di una vera e propria “non risposta” che merita comunque di essere analizzata anche perchè la questione, a breve, dovrà essere risolta in via definitiva.
In primo luogo l'Agenzia ha ricordato che tale opzione si è resa necessaria per recepire le indicazioni dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali, con la conseguente apertura di un periodo “transitorio” durante il quale i contribuenti possono esercitare l'adesione e consultare i file xml delle proprie fatture emesse e ricevute dal 1.01.2019, data di avvio dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica. In seguito, continua l'Agenzia delle Entrate, è intervenuto l'art. 14 D.L. 26.10.2019, n. 124, che ha disposto nuovi termini per la memorizzazione delle fatture elettroniche nonché un ampliamento dell'utilizzo delle informazioni contenute nelle fatture da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
A questo punto, al fine di recepire dal punto di vista tecnico e infrastrutturale le prescrizioni del citato art. 14 D.L. 124/2019 e considerata la necessità di definire con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali le “misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati”, il provvedimento direttoriale del 17.12.2019 proroga l'adesione al servizio di consultazione fino al 29.02.2020.
Dunque tutto sembra essere sospeso in attesa di capire quali saranno concretamente le richieste che il Garante della privacy formulerà in relazione al nuovo scenario giuridico-normativo in materia dopo l'entrata in vigore delle disposizioni in commento.
Infatti, è lo stesso art. 14, c. 5-ter a prevedere espressamente che la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate, nell'esercizio delle nuove attribuzioni previste dalla norma, debbano adottare “idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati”, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, nonché del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196. Misure di garanzia e sicurezza dei contribuenti che tali organismi dovranno adottare, recita espressamente la disposizione in commento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.