Le prescrizioni del documento Oic n. 16 e i principali documenti di prassi.
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Oic 16 - Mancando uno specifico standard di riferimento, gli impianti fotovoltaici devono essere iscritti in contabilità seguendo le prescrizioni del documento Oic n. 16. Si tratta di investimenti in immobilizzazioni materiali, il cui costo deve essere sistematicamente ammortizzato, secondo le regole ordinarie previste dall'art. 2426, c. 1, n. 2 c.c. e dal documento Oic 16.
Prassi - La mancanza di precisazioni civilistiche e della prassi contabile è colmata facendo riferimento alle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui è possibile distinguere tra i seguenti casi:
impianti installati al suolo costituenti unità immobiliari autonome;
impianti parzialmente o totalmente integrati a unità immobiliari censite;
impianti (sia installati al suolo sia integrati) di dimensioni e potenza “ridotti”.
Impianti "ridotti" - Gli impianti fotovoltaici che presentano dimensioni e potenza ridotti possono essere rappresentati contabilmente secondo una duplice opzione, in base alle loro caratteristiche:
impianti installati al suolo: si ritiene possibile iscriverli nella voce “B.II.2 - Impianti e macchinari” dell'attivo patrimoniale, separatamente dal terreno su cui insistono, e ammortizzarli in base alla propria residua vita utile; tenuto conto delle limitate dimensioni e potenza, dovrebbero rientrare tra gli “impianti generici”, ossia tra gli impianti non...