L'art. 28, D.L. 34/2020 riconosce in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone pagato per la locazione, leasing o concessione degli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività, relativamente ai mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale). Analogo credito d'imposta, ridotto tuttavia al 30%, è previsto in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse e in caso di affitto d'azienda. La concessione del credito è subordinata a un calo di fatturato per almeno il 50%, da verificare mese per mese rispetto all'anno precedente. Il Decreto Agosto ha poi aggiunto un'ulteriore mensilità su cui calcolare il bonus. Infine, il Decreto Ristori ha previsto che l'agevolazione sia estesa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile, né alla formazione del valore della produzione ai fini Irap. Non rileva nemmeno ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 del Tuir.
Fatta questa premessa, ci soffermiamo sulle rilevazioni nelle scritture contabili del locatario (colui che prende in locazione), tenuto conto delle caratteristiche del credito e della possibilità di una sua eventuale cessione al locatore o a...