La circolare dell'Agenzia delle Entrate 3.04.2020, n. 8/E ha fornito svariati chiarimenti su decreto "Cura Italia" (D.L. 18/2020) e sul credito d'imposta per botteghe e negozi. L'art. 65 del decreto ha introdotto un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020 per gli affittuari di immobili in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Diversi punti erano dubbi, tra cui se il canone dovesse essere pagato, poiché la norma indicava solo “il 60% dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020”.
Ora la circolare 8/E/2020 ha dato risposta (paragrafo 3.1): viste le finalità, ossia contenere gli effetti negativi delle misure di contenimento del virus, il canone di locazione deve essere stato pagato e il credito si può fruire soltanto dopo l'avvenuto pagamento: non è possibile fruire del credito se il canone non è stato corrisposto. E ora viene da chiedersi come dovranno comportarsi i soggetti che, nelle more dei chiarimenti, hanno utilizzato il credito senza avere pagato il canone, essendo il credito fruibile dallo scorso 25.03. Al momento non esiste risposta esplicita, tuttavia si potrebbe immaginare che siano fatti salvi i comportamenti in senso contrario adottati prima dell'uscita della circolare esplicativa, avendo tra l'altro una risoluzione (la n. 13/E/2020) creato il codice tributo e data la disponibilità di utilizzarlo a partire...