Contabilizzazione e fiscalità dei dividendi da partecipazione
I dividendi da partecipazione devono essere indicati nella voce C15), con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate, collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime.
Si osserva, in via preliminare, che ai fini della contabilizzazione dei proventi in argomento è irrilevante il fatto che la partecipazione sia iscritta nelle immobilizzazioni o nell’attivo circolante.
Relativamente agli aspetti temporali, il dividendo deve essere contabilizzato quando, per effetto della delibera assembleare dei soci della società partecipata relativa alla distribuzione dell’utile o delle riserve, si origina il diritto alla riscossione per la società partecipante. Con la revisione del principio OIC 21 si impedisce, fra l’altro, di rilevare i dividendi a decorrere dall’esercizio di maturazione dei relativi utili, fattispecie che era subordinata al fatto che il bilancio della controllata fosse stato approvato dall’organo amministrativo della società controllata prima dell’approvazione del bilancio da parte dell’organo amministrativo della controllante. Ne consegue che l’unica regola applicabile è quella che prevede la contabilizzazione dei dividendi nell’esercizio in cui l’assemblea delibera la distribuzione degli stessi (ossia nell’esercizio in cui si origina il diritto a ricevere il dividendo). La controllante, pertanto, iscriverà il credito per dividendi nello stesso esercizio in cui emerge il debito per la controllata.
Ulteriore corollario di tale impostazione è la necessità per la società partecipante, in esito alla...