Nei conti correnti cointestati gli intestatari sono considerati contitolari in parti uguali del saldo depositato, salvo prova contraria. Il problema è che è difficile fornire tale prova contraria con il risultato che, nei rapporti fiscali, la cointestazione lascia il fisco libero di ritenere che le somme depositate o trasferite appartengano ora all’uno, ora all’altro cointestario
Lo strumento del conto cointestato è ampiamente utilizzato sia quando i fondi appartengono effettivamente a tutti i titolari sia quando i fondi appartengono ad uno solo ma, per problemi pratici, è complesso ricorrere alla delega di firma. Questa ambiguità comporta un utilizzo, talvolta, inconsapevole che crea problemi non indifferenti in fase successoria, nei rapporti tra i cointestari, con la banca e, non ultimo, nei confronti del fisco.
Come è noto il conto corrente cointestato può funzionare a firma congiunta o disgiunta. In entrambi i casi (cfr. artt. 1854 e 1298 C.C.) gli intestatari sono considerati contitolari in parte uguali del saldo depositato, salvo prova contraria.
Il problema è che è difficile fornire tale prova contraria con il risultato che, nei rapporti fiscali, la cointestazione lascia il fisco libero di ritenere che le somme depositate o trasferite appartengano ora all’uno, ora all’altro cointestario.
Altro problema che si potrebbe porre è quello della cosiddetta donazione indiretta. Ricordiamo che l’imposta sulle successioni e donazioni si applica in presenza di un trasferimento di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi, o altro atto a titolo gratuito dal quale derivi un arricchimento in capo al beneficiario. Tale disciplina impositiva si applica anche alle liberalità effettuate senza utilizzare la forma solenne prevista dal Codice Civile. Qui la...