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Contabilità e bilancio 15 Maggio 2023

Continuità aziendale sempre necessaria nonostante le perdite

In approvazione dei bilanci, con perdite, l’organo amministrativo può procedere con la disapplicazione delle disposizioni che obbligano al mantenimento del capitale sociale minimo, ma non può disinteressarsi della continuità aziendale.

La copertura delle perdite realizzate nell’esercizio 2022 è rinviata fino al quinto anno successivo ma in assenza di deroghe al principio della continuità aziendale. Nei bilanci abbreviati, in mancanza della relazione sulla gestione, sussiste obbligo di informativa con indicazione della stratificazione delle perdite nella nota integrativa. Come disposto dall'art. 3, c. 9 D.L. 198/2022 (decreto Milleproroghe 2023) alle perdite civilistiche emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2022 non si applicano gli artt. 2446, cc. 2 e 3, 2447, 2482-bis, cc. 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale, di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4), e 2545-duodecies c.c.; i detti adempimenti sono rinviati all’assemblea che approverà il bilancio 2027. La disposizione citata ha solo sostituito, nel primo comma dell’art. 6 D.L. 23/2020 convertito, il riferimento al “31.12.2021” con quello al “31.12.2022” mentre, in precedenza, le parole “31.12.2021” erano state sostituite alle precedenti “31.12.2020” dall'art. 3, c. 1-ter D.L. 228/2021 convertito. Con particolare riferimento alla più recente novità, il termine entro il quale la perdita 2022 dovrà risultare diminuita a meno di un terzo, ai sensi degli artt. 2446, c. 2 e 2482-bis, c. 4 c.c., è posticipato al quinto esercizio...

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