Con l’adozione del D.M. 7.08.2025, efficace dal 25.12.2025, il Conto termico 3.0 non si limita a riscrivere l’elenco degli interventi incentivabili o a ridefinire le percentuali di contributo, ma interviene su un profilo più profondo, e forse meno immediatamente percepito. L’accesso all’incentivo viene infatti subordinato alla piena regolarità fiscale e contributiva del soggetto richiedente, secondo criteri che richiamano in modo diretto la disciplina degli appalti pubblici. È un cambio di passo evidente rispetto al passato, che sposta l’attenzione dal solo dato tecnico dell’intervento al profilo soggettivo del beneficiario.
La norma chiave è l’art. 12 del decreto, dedicato ai soggetti esclusi, che richiama espressamente le cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 D.Lgs. 31.03.2023, n. 36. In questo modo il legislatore assimila, sul piano funzionale, il Gestore dei servizi energetici a una stazione appaltante, imponendo una verifica preventiva della posizione fiscale e previdenziale del richiedente. Non possono accedere al Conto termico 3.0 i soggetti che abbiano commesso gravi violazioni in materia di imposte, tasse o contributi previdenziali, a prescindere dal fatto che tali violazioni siano state definitivamente accertate o siano ancora oggetto di contestazione.
È proprio questo aspetto a segnare una discontinuità netta con la disciplina precedente. La pendenza di un contenzioso non è, di per sé, elemento idoneo a superare la causa di esclusione. Ciò che rileva è l’esistenza della violazione, salvo che il debitore abbia già provveduto al pagamento, oppure abbia assunto un impegno giuridicamente vincolante all’estinzione del debito, comprensivo di sanzioni e interessi. Resta naturalmente irrilevante la violazione integralmente estinta. Il riferimento non è generico, ma puntuale: la nozione di violazione grave è quella contenuta nell’allegato II.10 del Codice dei contratti pubblici. Secondo tale allegato, sono considerate gravi le violazioni di importo pari o superiore al 10% del valore dell’appalto e, in ogni caso, non inferiori a 35.000 euro. Tuttavia, sono considerate gravi anche le violazioni che impediscono il rilascio del DURC o delle certificazioni contributive equivalenti. In questo modo la soglia di esclusione si abbassa sensibilmente, perché la semplice irregolarità contributiva, sufficiente a bloccare il DURC, diventa automaticamente ostativa all’accesso all’incentivo.
Il Conto termico 3.0 introduce così un criterio di selezione che va ben oltre la verifica documentale dell’intervento. L’incentivo non è più concepito come misura neutra rispetto alla posizione del beneficiario, ma come strumento riservato a soggetti che dimostrano affidabilità complessiva, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale. La scelta appare coerente con un’impostazione ormai consolidata nella gestione delle risorse pubbliche, ma segna una distanza evidente rispetto ad altri strumenti agevolativi, come l’ecobonus, che nella normativa primaria non prevede clausole di esclusione così strutturate legate alla compliance del beneficiario.
Dal punto di vista operativo le ricadute sono significative. Imprese, enti e soggetti pubblici dovranno verificare preventivamente la propria posizione, perché un’irregolarità anche non definitiva può compromettere l’intera procedura. Lo stesso vale per professionisti, ESCo e intermediari che assistono i clienti nella presentazione delle domande: la valutazione di ammissibilità non può più limitarsi agli aspetti tecnici o alle tempistiche di presentazione, ma deve includere una verifica sostanziale della regolarità fiscale e contributiva.
In definitiva, il Conto termico 3.0 segna un passaggio culturale prima ancora che normativo. L’efficienza energetica resta centrale, ma non è più sufficiente. L’accesso all’incentivo pubblico viene subordinato a una condizione di legalità sostanziale, rafforzando il legame tra politiche ambientali e compliance fiscale. Una scelta che riduce il rischio di utilizzi distorti delle risorse, ma che impone agli operatori una maggiore attenzione preventiva, perché l’errore, o la leggerezza, sul piano contributivo può costare l’esclusione dall’incentivo.
