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Imposte e tasse 31 Luglio 2019

Contraddittorio preventivo, contenzioso successivo


La riforma del contraddittorio endoprocedimentale, così come introdotta dal D.L. 34/2019 (decreto Crescita), è tutto ciò di cui non si sentiva il bisogno. Aveva l'obiettivo di eliminare l'incertezza interpretativa, frutto di opposti orientamenti giurisprudenziali, ma ne ha creata di nuova. Lo stato dell'arte di partenza era costituito da una netta distinzione tra verifiche con e senza accesso, per ciò che attiene agli aspetti procedurali; verifiche aventi ad oggetto tributi armonizzati (tipicamente, l'IVA) e non (le imposte dirette), guardando invece al profilo sostanziale. Contraddittorio sempre garantito nel caso di accesso, indipendentemente dai tributi contestati (Cass. sent. 701/2019); mai all'esito di verifiche “a tavolino”. In quest'ultimo caso, tuttavia, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24823/2015, hanno fatto salva la possibilità di censurare l'omessa instaurazione del contraddittorio, a condizione che il contribuente dimostri la non pretestuosità della propria eccezione. Si tratta della cosiddetta “prova di resistenza”, sulla quale ci sarebbe molto da dire, ritrovata per osmosi nel D.L. 34/2019, che ha introdotto una sorta di nuovo obbligo di contraddittorio preventivo “generalizzato”, che poi così generalizzato non è. La novella è contenuta nell'art. 5-ter D.Lgs. 218/1997, norma dedicata...

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