Il contraddittorio preventivo sarà presto obbligatorio. Lo si desume dalla lettura della recente proposta di legge sulle semplificazioni fiscali. Una vicenda che ha del paradossale, se pensiamo che la norma esiste già da parecchi anni. Lo Statuto del contribuente prevede infatti, all'art. 12, c. 7, che, al termine delle operazioni di verifica, debba essere rilasciato al contribuente un processo verbale per consentirgli di formulare eventuali osservazioni entro il termine di 60 giorni, osservazioni che l'ente accertatore ha l'obbligo di valutare; inoltre l'ente non può emettere l'atto impositivo prima di tale termine. Questo in esterma sintesi il dettato normativo che ha fatto e fa tuttora discutere, tanto da animare le aule delle Commissioni tributarie di merito e la Corte di Cassazione, che più volte si è pronunciata in modo assolutamente ondivago. Il culmine, come noto, lo si è raggiunto con la sentenza a SS.UU. 24823/2015 che, invece di mettere ordine all'annosa questione, ha finito per complicarla ulteriormente, ponendo una netta distinzione tra tributi armonizzati e non armonizzati, nonché tra accertamenti presso il contribuente e accertamenti c.d. “a tavolino”.
Un classico pasticcio all'italiana, se pensiamo che le norme e la giurisprudenza comunitarie, su questo aspetto, non hanno avuto difficoltà ad affermare che la previsione di un confronto preventivo tra...