Coop e terzo settore 24 Novembre 2020

Contrade e associazioni di interesse storico, ultima chiamata

I destinatari della norma omonima c.d. “salva contrade” devono scegliere il percorso in vista dell'istituzione del RUNTS.

Spesso costituite in associazioni, oggi quasi tutte le contrade storiche di Siena, Legnano, Asti e altri centri dove la rievocazione storica è molto sentita, applicano la c.d. norma “salva contrade”, vale a dire l'art. 1, cc. 185-187, L. 296/2006. In sostanza, la norma sancisce l'equiparazione ai soggetti esenti Ires dei soggetti di particolare interesse storico, artistico e culturale, individuati con specifico decreto annuale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Sotto il profilo Ires, quindi, le contrade sono abituate a considerarsi esenti qualunque sia l'attività, anche di natura commerciale, che intendono svolgere; sotto il profilo Iva, invece, spesso applicano la L. 398/1991, con una determinazione forfettaria dell'Iva da versare e adempimenti semplificati. Gli effetti del Terzo settore, però, si fanno sentire anche nei manieri delle contrade, perché come sappiamo, il D.Lgs. 117/2017 ha abrogato la possibilità di avvalersi del regime 398/1991 per tutti i soggetti diversi dalle associazioni sportive dilettantistiche: in sostanza, anche questi soggetti, indipendentemente dalla loro scelta di adeguamento o meno al RUNTS, a partire dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea, perderanno il regime di determinazione dell'Iva previsto dalla L. 398/1991. Per alcune situazioni, appare conveniente aderire al RUNTS e connotarsi come APS o ODV, posto che per le...

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