Il Codice Civile regola, all'art. 2603, la forma e il contenuto dei contratti consortili che devono essere stipulati per iscritto, pena la nullità. È necessario precisare che se, successivamente, il contratto prevede che i partecipanti debbano concedere beni immobili o diritti su beni immobili, ciò deve essere regolato con atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 2657 c.c.) e debitamente trascritto (art. 2643, n. 11 c.c.).
Contenuto del contratto