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Società 28 Novembre 2022

Contratto d’affitto d’azienda e insolvenza statica

La società si pone in uno stato di insolvenza statica assimilabile a quella della società posta in liquidazione. In sede fallimentare il giudice deve valutarne l’insolvenza statica patrimoniale o quella economico-finanziaria?

Secondo orientamento consolidato in giurisprudenza, ai fini della valutazione dello stato di insolvenza di una società in scioglimento e in liquidazione, il giudice deve accertare unicamente se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentono di assicurare l’eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali e ciò in quanto, non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ha come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori, previa realizzazione delle attività, di credito e di risorse: l’accertamento deve pertanto limitarsi a valutare l’esistenza della liquidità necessaria al soddisfacimento delle obbligazioni contratte. È dubbio se lo stesso principio possa applicarsi anche alla società che si pone volontariamente in una “liquidazione di fatto”, cessando l’attività, con la stipula di un contratto d’affitto di azienda che manifesti la volontà della stessa di non voler più stare sul mercato. La Suprema Corte, con ordinanza 2.11.2022, n. 32280, ha escluso che la sola conclusione di un contratto di affitto a terzi della propria azienda determini quella “liquidazione di fatto” da cui dovrebbe conseguire l’applicazione delle regole sopra ricordate in tema di insolvenza cosiddetta “statica”. Da un lato, infatti, sotto un profilo generale, lo stato di liquidazione di una...

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