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Imposte e tasse 17 Maggio 2019

Contribuente sulla graticola negli accertamenti bancari


Nell’ipotesi in cui ci si ritrovi sottoposti a un'attività di verifica fiscale supportata da indagini finanziarie sui conti correnti, si prospettano concrete difficoltà difensive in ordine all'adeguata proposizione di prova contraria, rispetto a una ricostruzione presuntiva attuata ai sensi dell’art. 32 , D.P.R: 600/1973. Invero, in casi come questi il contribuente è onerato a fornire delle prove analitiche sulla natura delle movimentazioni accertate: un impegno talmente disagevole, da apparire a tratti come una sorta di prova diabolica. Tale assunto emerge da un recente intervento della Cassazione (ordinanza 6.05.2019, n. 11810) con cui viene ribadita rilevanza e natura giuridica dello strumento presuntivo connesso a quanto dovesse emergere dagli accertamenti bancari. In particolare, trova conferma il principio in base al quale, ai sensi dell’art. 32 citato, l’onere probatorio dell’Amministrazione Finanziaria risulta pienamente soddisfatto tramite la fruizione diretta dei dati emergenti dai conti e dalle movimentazioni bancarie oggetto d’ispezione, ribaltando l'onere della prova sul contribuente controllato, il quale è tenuto a dimostrare ogni singola operazione in maniera non “generica”, bensì eminentemente “analitica”, affinché possa ritenersi legittimamente espunta da attività ritenute evidentemente correlabili a operazioni soggette a imposizione. Tale...

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