Proseguendo nell'analisi della circolare 10.04.2019, n. 9/E, si analizza la causa ostativa di cui alla lettera d), che tratta la tematica del possesso di partecipazioni, che si possono distinguere in:
• partecipazioni in società di persone: snc, sas, associazioni senza personalità giuridica, imprese familiari, aziende coniugali, società di fatto. Sono escluse le società semplici, tranne nei casi in cui producano redditi di lavoro autonomo o d'impresa. Tali partecipazioni devono essere cedute entro il 31.12 dell'anno precedente l'accesso al regime e determinano una causa ostativa di default, senza ulteriori condizioni;
• partecipazioni in società di capitali: anzitutto è stato esplicitamente chiarito (anche se la norma già parlava solo di Srl) che non vi rientrano le partecipazioni nelle SpA. Poi per verificare se la partecipazione in una Srl è inibente o meno occorre la necessaria compresenza di controllo diretto o indiretto della Srl (o associazioni in partecipazione) ed esercizio da parte della società di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dalla persona fisica.
Pertanto, è stato chiarito che mentre per verificare la prima è sufficiente il dato stock al 31.12, per verificare la seconda è necessario controllare l'anno di applicazione del regime. Perciò, data la necessaria compresenza di entrambe, la causa...