Nello specifico, è stata esaminata la fattispecie di una società immobiliare che, dal 2009, deteneva terreni agricoli non ammortizzati, locati a terzi. Nel 2019 è avvenuta la cessazione dei contratti e i terreni sono stati successivamente venduti, emettendo fatture elettroniche fuori campo Iva ex art. 2 D.P.R. 633/1972. Problema: le operazioni citate sono comprese nell'ammontare complessivo del fatturato 2019? L'Agenzia delle Entrate, dopo la canonica (e assai pesante) ricognizione normativa, evidenzia che l'agevolazione disciplinata dall'art. 1, c. 1 D.L. 22.03.2021, n. 41, riprende alcune delle caratteristiche dei precedenti contributi a fondo perduto, erogati ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19.
Ciò premesso, richiama i vari documenti di prassi, di seguito indicati per completezza d'informazione, ossia le circolari nn. 15/E/2020, 22/E/2020, 25/E/2020 e, infine, la n. 5/E/2021. Nello specifico, il quesito n. 3.7 della menzionata circolare n. 5/E/2021 ha precisato che “ai fini della riduzione del fatturato … è necessario considerare tutte le somme che costituiscono il ‘fatturato' del periodo di riferimento [...], purché le stesse rappresentino ricavi dell'impresa di cui all'art. 85 del Tuir o compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, di cui all'art. 54 del Tuir” che, a causa del non perfetto allineamento tra la data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, sono antecedenti o successivi alla data di fatturazione (cfr. interpello n. 350/2020).
Come riportato nel paragrafo 3 della circolare n. 5/E/2021, tale principio riguarda anche le somme che costituiscono altri componenti di reddito e non deve essere riferito esclusivamente ai ricavi ex art. 85 o ai compensi ex art. 54 del Tuir.
Di conseguenza, anche se le operazioni oggetto dell'istanza sono ricomprese nell'alveo degli importi esclusi da Iva ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 633/1972, esse devono ritenersi incluse nella nozione di fatturato, così come individuato dall'art. 1, c. 4 del Decreto Sostegni.
A tali conclusioni si giunge dalla lettura dell'interpello 12.07.2021, n. 472 e, per l'effetto, ai fini del calcolo della diminuzione normativamente prevista, le citate operazioni assumono rilevanza.
