Aspetti fiscali: indicazione ai fini Ires - Da un punto di vista fiscale, i contributi e le indennità di qualsiasi natura ed ogni altra misura relativa all’emergenza Covid-19 non concorre alla formazione della base imponibile.
Pertanto le erogazioni non concorreranno alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito (oltre che IRAP) e non rileveranno ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5, del TUIR, D.P.R. n. 917/1986. Le condizioni necessarie per fruire del contributo erano le seguenti:
- conseguimento di ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019;
- riduzione almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 rispetto a quello del 2019; tale requisito non veniva richiesto per i soggetti che avevano attivato la partita IVA dal 1.01.2019.
Quadro RF - Trattandosi di importi detassati, i contributi a fondo perduto COVID-19 erogato o riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate nel 2021, dovranno essere evidenziati tra le “Variazioni in diminuzione” dal reddito imponibile da indicare nel quadro RF.
In assenza di esplicite indicazioni la prassi operativa ritiene utilizzabile il codice residuale “99” per dettagliare le variazioni in diminuzione (per l’anno 2020, erano stati istituiti i codici “83” ed “84” attualmente soppressi). I contribuenti non dovranno più evidenziare nei quadri RE, RG e LM i contributi a fondo perduto erogati, considerato che il modello Redditi 2022 è stato ripristinato con la configurazione antecedente al modello Reddito 2021, attraverso la soppressione dei relativi righi.
Quadro RS - Il prospetto va compilato in relazione agli Aiuti di Stato i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione:
- per i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate, al fine di individuare il momento da cui decorre l’obbligo di indicazione nel modello Unico occorre avere riguardo alla data di erogazione del contributo.
- per i contributi a fondo perduto per i quali il beneficiario ha richiesto l’utilizzo sotto forma di credito d’imposta, occorre riferirsi alla data di riconoscimento del credito stesso.
