Contributi anche per le imprese non energivore/gasivore
Crediti d’imposta introdotti dal Decreto Ucraina per ristorare parzialmente le imprese colpite dai rincari dei prezzi di energia elettrica e gas. La risoluzione 18/E/22 ha creato i codici tributo.
Anche le imprese non energivore o gasivore possono beneficiare di crediti d’imposta per l’utilizzo di energia elettrica e di gas. Tali contributi, sotto forma di crediti d’imposta, sono stati introdotti dagli artt. 3 e 4 D.L. 21/2022 (Decreto Ucraina), decreto che deve essere convertito in legge entro il 20.05.2022.
L’art. 3 D.L. 21/2022 ha disposto, in favore delle imprese con contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese energivore, una parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto dell’energia elettrica. L’incentivo consiste in credito d’imposta pari al 12% della spesa per l’acquisto dell’energia elettrica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.
Il credito, tuttavia, spetta soltanto se il prezzo dell’energia calcolato come media del primo trimestre 2022 ha subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% dello stesso valore medio del primo trimestre 2019. L’incremento deve essere comprovato dalle fatture di acquisto.
Si ricorda che le imprese energivore sono le imprese che:
operano in uno dei settori dell’allegato 3 delle Linee Guida CE 200/01 del 2014;
operano in uno dei settori dell’allegato 5 delle Linee Guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica sul VAL superiore al 20%;
hanno un consumo annuo di energia elettrica nel periodo di riferimento...