Di recente la Cassazione è intervenuta con 3 sentenze tutte a sfavore dell’Inps (ricorrente) sul tema dei contributi previdenziali dei soci non lavoranti di società di capitali. Le sentenze in questione sono le seguenti: 24.09.2019, n. 23792; 24.09.2019, n. 23790; 20.08.2019, n. 21540. Tema comune alle tre pronunce sono i contributi previdenziali che l’Inps richiederebbe al socio di Srl anche senza che apporti la propria attività lavorativa nella società di capitali, essendo socio di capitale, poiché (l’Inps sostiene) dal 1993 l’ammontare del contributo previdenziale annuo dovuto è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono; in opposizione alla disposizione precedente che richiedeva che tale ammontare fosse da calcolare sul reddito annuo dichiarato ai fini Irpef derivante dalla attività d’impresa che dà titolo all’iscrizione alla gestione.
L’Inps riportando questa distinzione avrebbe voluto addurre che si è inteso far rientrare la totalità dei redditi d’impresa (sentenza n. 21540); inoltre, sosteneva che i redditi derivanti da capitale e i dividendi costituissero reddito a disposizione del lavoratore che ne migliorano il tenore di vita e che saranno utili per il miglioramento della prestazione pensionistica (sentenza n. 23790).
Il motivo è stato...