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Gestione d'impresa 18 Aprile 2023

Contributi per contrastare gli effetti negativi della Brexit

Erogazione di contributi finanziari in favore di iniziative delle imprese volte a contrastare gli impatti negativi generati dalla Brexit.

Le imprese italiane danneggiate dal recesso del Regno Unito dall’Unione Europea possono accedere ad un bando nazionale che prevede il rimborso delle spese effettivamente sostenute nel periodo compreso tra 1.01.2020 e la data di presentazione della proposta di finanziamento; le spese devono essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro, al netto dell’Iva, inerenti a iniziative per le quali sia evidente un collegamento diretto con gli effetti discendenti dalla Brexit. Ciascuna domanda deve evidenziare i danni subiti e la relativa entità in termini economici. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra le spese ammissibili:
  • costi del personale connessi all’attuazione della proposta di finanziamento, calcolati sulla base delle unità di costi standard di cui alla metodologia per il calcolo di UCS (Unità di Costo Standard) adottata dall’Organismo di Gestione con Determina 16.03.2023, n. 2;
  • spese di viaggio quali, ad esempio, i biglietti aerei, treni;
  • spese di soggiorno come, ad esempio, assicurazioni di viaggio, vitto, soggiorni, visti, ecc.;
  • costi di consulenze e servizi esterni quali, ad esempio, studi, formazione, sistemi informatici, creazione, modifiche e aggiornamenti di siti web, attività di promozione, comunicazione, pubblicità o informazione collegate all’iniziativa, altre consulenze e servizi specifici, verifiche tecniche;
  • spese per attrezzature connesse all’attuazione della Proposta, quali hardware e software, strumentali e macchinari, attrezzi o dispositivi;
  • spese per infrastrutture;
  • spese generali, d’ufficio e amministrative, calcolati su base forfettaria fino al 7% dei costi diretti ammissibili di detta operazione.
Sono esclusi dalle spese ammissibili i costi relativi all’Iva e le spese a sostegno della delocalizzazione, come definita dall’art. 2, p. 61-bis), del Regolamento (UE) n. 2014/651.
Le imprese interessate possono presentare le proposte dal 13.04.2023, utilizzando la piattaforma https://bandi.agenziacoesione.gov.it/.
I richiedenti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
  • essere un'impresa come individuata ai sensi dell’art. 1 dell’Allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014;
  • essere iscritta e attiva al Registro Imprese;
  • essere in regola con gli adempimenti contributivi;
  • non sussistenza di cause ostative ai sensi della disciplina antimafia di cui al D.Lgs. 6.09.2011, n. 159;
  • non avere a carico sanzioni interdittive di cui all’art. 9, c. 2, lett. d), D.Lgs. 8.06.2001 n. 231 e successive integrazioni e modifiche;
  • non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente;
  • non aver ricevuto altri aiuti pubblici per le medesime spese inserite nella proposta di finanziamento con riguardo alla quota parte delle stesse per la quale si richiede il rimborso;
  • non aver superato l’importo complessivo degli aiuti de minimis, concessi nell’esercizio finanziario in cui viene ammesso l’aiuto e nei due esercizi finanziari precedenti.
Trattasi di una procedura a sportello dove il beneficio viene concesso in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande ritenute ammissibili e a seguito di un procedimento istruttorio finalizzato a verificare la regolarità dei requisiti.