Altre imposte indirette e altri tributi 11 Aprile 2025

Contributi per riduzione canoni: esteso l'ambito della cedolare secca

Con risposta all’interpello 8.04.2025 n. 91 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le somme erogate dai Comuni ai locatori erogate in sostituzione o a integrazione parziale del canone originario rientrano anch’essi nel regime sostitutivo.

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 8.04.2025, n. 91, ha chiarito che i contributi ricevuti dai locatori per la riduzione dei canoni di locazione possono beneficiare anch’essi della tassazione sostitutiva della cedolare secca. La questione riguarda quei sussidi che molti Comuni, sulla base di delibere delle Giunte Regionali, erogano ai proprietari di immobili che accettano di abbassare il canone richiesto agli inquilini. Tali somme, percepite in sostituzione o a integrazione parziale del canone originario, costituiscono reddito della medesima categoria di quello che vanno a rimpiazzare. Questa la conclusione dell'Agenzia, che applica con rigore il principio della "sostituzione reddituale" previsto dal nostro ordinamento tributario. La risposta dell'Amministrazione Finanziaria si muove lungo un percorso logico ben definito: se il contributo sostituisce un reddito che sarebbe stato assoggettabile alla cedolare secca, anche tale contributo può godere del medesimo trattamento fiscale agevolato. Un ragionamento che trova fondamento nell'art. 36 del Tuir, da leggere congiuntamente all'art. 37 sul reddito fondiario derivante da immobili locati. Il documento di prassi richiama l'attenzione sul fatto che il regime della cedolare secca, con aliquota ridotta, si applica particolarmente ai contratti di locazione sottoscritti a "canone concordato" in aree caratterizzate da carenze abitative o alta tensione nel mercato delle locazioni. Questi accordi, disciplinati...

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