Contributi pubblici agli enti non commerciali e Iva
Sempre maggiormente, nei rapporti con gli enti pubblici, si pone il problema dell’assoggettamento a Iva dei finanziamenti ricevuti dagli enti non commerciali. Trattasi di corrispettivo o di finanziamenti a fondo perduto?
Premesso che gli enti non commerciali, ai sensi dell’art. 4, c. 4 D.P.R. 633/1972, devono assoggettare a Iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizi svolti nell’esercizio di attività commerciali, per qualificare la natura dei contributi pubblici erogati agli enti è stata emanata da parte dell’Agenzia delle Entrate la circolare n. 34/E/2013, cui faremo costante riferimento.
Il termine “contributo” con riferimento alla P.A. viene spesso utilizzato nel duplice significato di contributo (liberalità) o di corrispettivo.
Conformemente alle disposizioni comunitarie, l’Amministrazione Finanziaria si è espressa più volte, in diversi documenti di prassi, con i quali ha chiarito che, in linea generale, un contributo assume rilevanza ai fini Iva se erogato a fronte di un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In altri termini, il contributo assume natura onerosa e configura un’operazione rilevante agli effetti dell’Iva quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto. Ad esempio, si è ritenuto sussistente un rapporto sinallagmatico ogni qualvolta la proprietà dei risultati della ricerca ovvero la proprietà dell’opera...