La risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate 22.03.2019, n. 80 ripropone il tema, che interessa molti enti non profit, del trattamento ai fini IVA dei contributi pubblici. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate era già intervenuta con circolare 34/E del 2013, indicando criteri per stabilire se si tratti di un contributo corrispettivo o di un contributo a fondo perduto (sovvenzione).
Nel primo caso (corrispettivo) è una operazione soggetta a IVA e quindi a tutti gli adempimenti previsti dal D.P.R. 633/1972 (compresa la fatturazione); nel secondo caso (sovvenzione) è una operazione fuori campo IVA, che è assimilabile a un trasferimento di denaro ex art. 2, lett. a) del decreto testé citato. La risposta in commento sposa tale orientamento e lo applica al caso esaminato, ritenendo che si tratti di un contributo fuori campo IVA. Per queste ultime operazioni escluse da IVA, si pone, però, il problema della detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti relativi. In quest’ottica, occorre distinguere alcune fattispecie individuate dai cc. 2 e 3, art. 19, D.P.R. 633/1972.
Se il contributo è a fondo perduto, il diritto alla detrazione non è impedito dalla natura contributiva delle somme percepite, ma dipende esclusivamente dal regime impositivo delle operazioni attive poste in essere dall’ente.
Il c. 2, art. 19 stabilisce che non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto...