Rimane attuale il tema del vincolo di legge che impone a tutti i percettori di contributi pubblici di destinare tali risorse finanziarie nel territorio nazionale, al miglioramento della propria azienda e al mantenimento del costo del personale.
La delocalizzazione delle aziende dall'Italia non è più consentita per quelle imprese che hanno beneficiato di finanziamenti pubblici. In questa ipotesi le imprese saranno obbligate a restituire il contributo pubblico se la delocalizzazione è avvenuta in un Paese dell'Unione Europea; se invece la delocalizzazione è stata attuata in uno Stato extra UE, si applica una sanzione pari a 2-4 volte l'aiuto pubblico.
Questo è quanto prevede il D.L. 12.07.2018, n. 87 (Decreto dignità), entrato in vigore il 14.07.2018, all'articolo 5: “Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro 5 anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. In caso di decadenza, l'amministrazione titolare della...