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Gestione d'impresa 10 Giugno 2020

Contributo a fondo perduto nel “Decreto Rilancio”

Il D.L. 34/2020 prevede la concessione di fondi tra calcoli e contraddizioni.

L'art. 25 del “Decreto Rilancio” prevede, in favore dei soggetti titolari di partita IVA colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, un contributo a fondo perduto che sarà concesso a determinate condizioni. I soggetti destinatari sono i titolari di partita Iva, esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo e i titolari di reddito agrario, purché rientrino entro un limite di ricavi o compensi ben definito: 5 milioni di euro in riferimento all'esercizio precedente. Risultano espressamente esclusi, oltre ai soggetti che hanno cessato l'attività alla data di presentazione dell'istanza, gli enti pubblici, gli intermediari finanziari, le società di cui all'art. 162-bis Tuir, i professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, i professionisti e i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, a cui spetta l'indennità prevista dall'art. 27 D.L. 18/2020 e i lavoratori dello spettacolo che hanno diritto all'indennità di cui all'art. 38 D.L. 18/2020. Già da questa prima analisi si nota una contraddizione, ovvero una sorta di discriminazione sociale, come se il virus non fosse “democratico” e colpisse solo alcune categorie, risparmiandone altre. A questo paradosso dobbiamo aggiungere le affermazioni del Ministro Gualtieri che, a proposito delle esclusioni dei professionisti ordinistici, ha affermato che il contributo è previsto per le imprese e non per le “persone”, dimenticando che tra i soggetti beneficiari figurano anche i titolari di lavoro autonomo (francamente non ben individuabili, viste le numerose esclusioni). Sfugge, infatti, quali siano i lavoratori autonomi destinatari del contributo che non siano iscritti alla Gestione Separata e agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato.
Per quanto riguarda le modalità di determinazione dell'indennità, sono previste 3 soglie di ricavi a cui applicare una diversa percentuale (20%, 15% o 10%) sul calo di fatturato o di corrispettivi. Quindi, prima si fa riferimento al concetto di ricavi o compensi (criterio collegato alle disposizioni del TUIR) per individuare la percentuale da applicare, mentre si fa riferimento al fatturato (criterio Iva) per determinare la base di calcolo. Il dato da prendere in considerazione è il calo di fatturato (o di corrispettivi), che deve essere di almeno 1/3, confrontando il mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, con un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti. La scelta è discutibile. Perché considerare solo il mese di aprile? Perché non prevedere un ragguaglio ad anno, in caso di dati disomogenei tra i 2 anni? Inoltre, il fatturato potrebbe non essere significativo, visto che ben si può fatturare senza incassare alcunché. Allora sarebbe stato molto più utile, ad esempio, scegliere un criterio che prendesse in considerazione il calo di liquidità. Il contributo è comunque concesso, anche in assenza dei requisiti del calo di fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l'attività successivamente al 1.01.2019 e a coloro che risultavano ubicati nei Comuni già colpiti dall'emergenza alla data del 31.01.2020.
Completano il quadro l'autocertificazione antimafia, da presentare unitamente alla domanda e le sanzioni (anche penali) in caso di percezione di contributo non spettante. Nota positiva: il contributo non concorre alla formazione del reddito imponibile e della base imponibile Irap.