Il D.L. 104/2020 di agosto aggiunge un nuovo capitolo al quadro degli interventi economici anti-Covid. Necessario un calo di almeno 1/3 del fatturato e corrispettivi rispetto a giugno 2019.
L’art. 59 D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) è dedicato a un nuovo contributo in conto capitale mirato a offrire un ristoro alle attività che implicano un contatto con il pubblico (esercenti attività di vendita o di servizi al pubblico). La platea dei beneficiari è limitata a quelli con attività svolta nei Comuni capoluogo di provincia o di area metropolitana caratterizzati dalla maggiore presenza di visitatori non residenti in relazione alla popolazione residente (almeno il triplo per i capoluoghi di provincia e almeno pari alla popolazione residente per i Comuni capoluogo di città metropolitana). La relazione al decreto elenca i 29 Comuni agevolabili: Venezia, Roma, Milano, Genova, Firenze, Bologna, Torino, Napoli, Palermo, Bari, Como, Verbania, Rimini, Bolzano, Bergamo, Agrigento, Ragusa, Siracusa, Catania, Cagliari, Verona, Siena, Lucca, La Spezia, Matera, Pisa, Padova, Ravenna, Urbino. Non tutto il territorio di tali comuni è agevolabile, ma solo quello corrispondente alla zona omogenea A, ossia il centro storico di cui al D.M. 1666/1968. Tale zona è individuabile facendo riferimento agli elaborati del Comune interessato, anche se non utilizzato dalla normativa urbanistica corrente. Per esempio, sul sito del Comune di Milano (geoportale) è reperibile la mappa delle zone A e B predisposta ai fini del bonus facciate.
Gli esercenti la cui attività è svolta all’interno delle aree...