Per sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza Covid-19, l’art. 1, cc. da 16 a 27, D. L. 25.05.2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23.07.2021, n.106, ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto. I destinatari sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Il contributo spetta a condizione che il risultato d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019. Ricordiamo che il contributo può essere richiesto soltanto se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31.12.2020 è stata presentata entro il 30.09.2021 e quella relativa al periodo in corso al 31.12.2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione, comunque non oltre il 30.09.2021.
Occorre prestare particolare attenzione alla compilazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo. Come si evince dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 336196/2021, sulle richieste verranno effettuati controlli preventivi e successivi all’erogazione. Prima di erogare il contributo, l’Agenzia delle Entrate effettuerà alcuni controlli dei dati inseriti nell’istanza, sulla base delle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria, incrociando i dati delle fatture elettroniche, dei corrispettivi telematici, delle liquidazioni periodiche Iva e delle dichiarazioni dei redditi. Se da tali incroci dovessero emergere anomalie, l’Agenzia delle Entrate potrà scartare la richiesta di contributo.
Come dicevamo, è previsto anche il controllo dei dati dichiarati dopo l’erogazione del contributo. Se emergerà che il contributo è in tutto o in parte non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l’Agenzia delle Entrate procederà alle attività di recupero della parte di contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'art. 13, c. 5, D. Lgs. 18.12.1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell’art. 20, D.P.R. 29.09.1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'art. 1, cc. da 421 a 423, L. 30.12.2004, n. 311.
Per tale violazione, ricorda la guida al nuovo contributo a fondo perduto, è esclusa la possibilità della definizione agevolata. Le particolari attività di controllo sul contributo perequativo, che per alcuni aspetti sono ancora più stringenti rispetto a quelle previste per gli altri aiuti, sono descritte sia nel provvedimento direttoriale, sia nell’apposita guida predisposta dall’Agenzia delle Entrate, da cui si evince che l’attività di controllo è rafforzata grazie ad un apposito protocollo stipulato con la Guardia di Finanza per le attività di polizia economico-finanziaria e con il Ministero dell’Interno per gli elementi informativi a disposizione in relazione ai soggetti richiedenti il contributo.
