Analizziamo 2 casi che possono essere avvenuti dal 1.01.2019 alla data di presentazione dell’istanza e che influiscono sul beneficio in oggetto:
- decesso del beneficiario;
- trasformazione societaria.
Trasformazione (fusione, scissione, trasformazione, conferimento, donazione, ecc.) - L’istanza deve essere presentata dal soggetto risultante dell’operazione: nel caso di fusione, dalla risultante/incorporante; nel caso di conferimento, dalla conferitaria, ecc.; barrare la casella “erede che prosegue l’attività del de cuius / trasformazione” e poi inserire il codice fiscale/partita Iva del cessato/confluito, per esempio del soggetto fuso/incorporato, conferente, ecc. L’Iban da indicare, nel caso si opti per l’accredito sul conto corrente, è quello della risultante.
Le istruzioni prevedono che l’istanza non possa essere presentata dal soggetto che ha attivato la partita Iva dopo il 26.05.2021, tuttavia fanno eccezione l’erede e la risultante. Come verificare i requisiti? Considerando entrambi i soggetti in base alle seguenti combinazioni:
- evento avvenuto nel 2019: i ricavi 2019 da considerare sono quelli del deceduto/confluito + quelli dell’erede/risultante;
- evento avvenuto dal 1.01.2020: i ricavi/compensi 2019 da considerare sono quelli del deceduto/confluito;
- evento avvenuto dal 2019: il risultato economico 2019 e 2020 sarà quello ottenuto dalla somma del risultato di deceduto/confluito + erede/risultante;
- evento avvenuto dal 1.01.2020: il risultato economico 2019 da considerare sarà quello del deceduto/confluito, mentre quello del 2020 sarà quello del deceduto/confluito + quello dell’erede/risultante.
