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Imposte e tasse 22 Dicembre 2021

Contributo perequativo in caso di operazioni straordinarie

Come compilare l’istanza nei casi di decesso del beneficiario e di trasformazione societaria.

Nel riquadro dei dati del soggetto richiedente l’istanza per il riconoscimento del contributo perequativo da presentarsi entro il prossimo 28.12.2021, va indicato il codice fiscale del soggetto richiedente (codice fiscale per la persona fisica, ditta individuale o professionista o partita Iva per la società). Va quindi barrato il settore d’appartenenza che deve essere scelto tra: agricoltura; pesca e acquacoltura; altri settori. Se il beneficiario è una società, va compilata la sezione “rappresentante firmatario dell’istanza” con il codice fiscale del legale rappresentante e va indicato come codice carica il numero “1”.
Analizziamo 2 casi che possono essere avvenuti dal 1.01.2019 alla data di presentazione dell’istanza e che influiscono sul beneficio in oggetto:
  • decesso del beneficiario;
  • trasformazione societaria.
Decesso del beneficiario - L’istanza deve essere presentata dall’erede che prosegue l’attività del de cuius: inserire il codice fiscale dell’erede, barrare la casella “erede che prosegue l’attività del de cuius / trasformazione” e poi inserire il codice fiscale del deceduto. L’Iban da indicare, nel caso si opti per l’accredito sul conto corrente, è quello dell’erede.

Trasformazione (fusione, scissione, trasformazione, conferimento, donazione, ecc.) - L’istanza deve essere presentata dal soggetto risultante dell’operazione: nel caso di fusione, dalla risultante/incorporante; nel caso di conferimento, dalla conferitaria, ecc.; barrare la casella “erede che prosegue l’attività del de cuius / trasformazione” e poi inserire il codice fiscale/partita Iva del cessato/confluito, per esempio del soggetto fuso/incorporato, conferente, ecc. L’Iban da indicare, nel caso si opti per l’accredito sul conto corrente, è quello della risultante.

Le istruzioni prevedono che l’istanza non possa essere presentata dal soggetto che ha attivato la partita Iva dopo il 26.05.2021, tuttavia fanno eccezione l’erede e la risultante. Come verificare i requisiti? Considerando entrambi i soggetti in base alle seguenti combinazioni:
  • evento avvenuto nel 2019: i ricavi 2019 da considerare sono quelli del deceduto/confluito + quelli dell’erede/risultante;
  • evento avvenuto dal 1.01.2020: i ricavi/compensi 2019 da considerare sono quelli del deceduto/confluito;
  • evento avvenuto dal 2019: il risultato economico 2019 e 2020 sarà quello ottenuto dalla somma del risultato di deceduto/confluito + erede/risultante;
  • evento avvenuto dal 1.01.2020: il risultato economico 2019 da considerare sarà quello del deceduto/confluito, mentre quello del 2020 sarà quello del deceduto/confluito + quello dell’erede/risultante.
Per quanto riguarda l’indicazione dei contributi già ricevuti, occorre fare la somma tra quelli ricevuti dal deceduto/confluito e quelli ricevuti dell’erede/risultante.