L’altro requisito da rispettare è che l’ammontare del risultato economico d’esercizio 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019. Per la verifica in questione, l’utile d’esercizio va preceduto da un segno positivo, la perdita da un segno negativo e tra i 2 occorre effettuare una differenza algebrica.
La guida ad hoc diffusa dall’Agenzia delle Entrate (nella consueta veste "L’Agenzia informa") fornisce 3 esempi:
- esercizio 2019: utile di 38.200 euro. Esercizio 2020: perdita di - 5.500 euro. La differenza è: 38.200 - (- 5.500) = + 43.700 (alla quale sottrarre tutti i contributi a fondo perduto in precedenza ottenuti ed applicare l’aliquota spettante). Il contributo spetta perché c’è stato un peggioramento del 114% (quindi ben oltre il 30% richiesto);
- esercizio 2019: perdita di - 16.800 euro. Esercizio 2020: perdita di -21.100 euro. La differenza è: - 16.800 - (-21.100) = + 4.300. Il contributo non spetta perché il peggioramento è del 26% (non sufficiente);
- esercizio 2019: perdita di - 1.400 euro. Esercizio 2020: utile di 300 euro. La differenza è: - 1.400 - (+ 300) = - 1.700. Vi è stato un miglioramento, il contributo non spetta.
Se il contributo perequativo è classificabile nella sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” l’impresa non deve risultare già in difficoltà alla data del 31.12.2019 o se micro o piccola, pur in difficoltà, non deve essere soggetta a procedure concorsuali per insolvenza o non deve aver avuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione e non deve essere soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti. Occorre verificare che non si superino i limiti massimi, che per i settori differenti da agricoltura, pesca e acquacoltura sono i seguenti:
- 800.000 euro per gli aiuti ottenuti tra il 1.03.2020 e il 27.01.2021;
- 1,8 milioni di euro tra il 1.03.2020 e la data di presentazione dell’istanza del contributo perequativo.
Se dopo aver inviato l’istanza ci si accorge di aver commesso un errore non si deve inviare una rinuncia, che implicherebbe la rinuncia totale e definitiva al contributo, ma è consentito trasmettere un’altra istanza che sostituisce la precedente, sempre se viene presentata entro il 28.12.2021. Dopo tale data non è più possibile inviare un’istanza sostitutiva.
