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Imposte e tasse 05 Marzo 2019

Controlli a tavolino tra il fiscale e il penale


Per determinare il superamento delle soglie di punibilità aventi rilevanza penale, possono essere considerate valide le ricostruzioni reddituali fondate sul raffronto del fatturato complessivamente rilevabile dalle banche dati nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria. La Cassazione giunge a tale discutibile conclusione con la sentenza n. 7871 depositata il 21.02.2019, dove appunto è sancita la legittimità della condanna inflitta per frode fiscale a un contribuente, sulla scorta del mero incrocio di dati operato nel contesto di una verifica fiscale della Guardia di Finanza, operativamente strutturata attingendo alle risultanze delle banche dati della stessa Amministrazione Finanziaria e poste a disposizione degli organi ispettivi. Al di la della accennata mancanza di condivisione della conclusione della Suprema corte, fondata sull'improprio avallo di una scorciatoia probatoria ai fini di un'incriminazione e conseguente condanna, la pronuncia in epigrafe offre altri spunti di riflessione. In particolare, ai fini del diritto penale tributario, la nozione di imposta evasa viene intesa come la differenza tra due valori ben definiti: a) l’imposta effettivamente dovuta dal contribuente; b) l’imposta riportata in dichiarazione. In tale ambito, inoltre, si precisa come ai fini del superamento delle soglie di punibilità penalmente rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 74/2000, l’accertamento sia una prerogativa...

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