Si ricorda che l’art. 5 ha previsto la possibilità di non versare le sanzioni in relazione ai controlli automatizzati suddetti, ma soltanto le imposte richieste, gli interessi e i contributi previdenziali.
Possono fruire di questa agevolazione soltanto i soggetti con partita Iva attiva alla data del 23.03.2021 che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020, rispetto al volume d’affari dell’anno 2019. Si controllano i righi VE 50 delle dichiarazioni Iva relative al 2020 e al 2019. Per i soggetti che non sono tenuti a presentare la dichiarazione Iva si guardano l’ammontare dei ricavi/compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi sui periodi d’imposta 2020 e 2019 e, precisamente, si controlleranno i seguenti righi (come disposto dal provvedimento 3.12.2021, n. 345838):
- Modello Redditi PF: RS116 (per la contabilità ordinaria), RE2, col. 2 (per i professionisti), RG2, col. 2 (per la contabilità semplificata), LM2 (per i minimi) LM22 a LM27 (per i forfetari);
- Modello Redditi SP: RS116 (per la contabilità ordinaria), RE2 (per le associazioni/studi professionali), RG2, col. 5 (per la contabilità semplificata);
- Modello Redditi SC: RS107, col. 2.
La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, degli interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive, entro i 30 giorni dal ricevimento della proposta (quindi occorre far riferimento alla data della PEC), tramite l’F24 precompilato a cui è associato uno specifico codice atto da riportare. È possibile fruire della definizione agevolata anche se si opta per un pagamento rateale (iter: Tutti i servizi / Pagamenti / Comunicazioni controllo automatico e formale-calcolo delle rate). Per importi sopra i 5.000 euro è possibile richiedere fino a 20 rate trimestrali.
Oltre al pagamento dell’importo ridotto il contribuente deve presentare l’autocertificazione (ai sensi dell’art. 1, cc. 14 e 15 D.L. 41/2021) del rispetto dei requisiti suddetti, entro il 30.11.2022.
