Dal 1.01.2020 (ossia con riferimento alle retribuzioni maturate a decorrere dal 1.01.2020: vedi Telefisco 2020) sono entrate in vigore disposizioni di controllo particolarmente onerose a carico dei soggetti committenti, nonché a carico delle ditte appaltatrici che dovranno produrre la documentazione idonea a permettere tale controllo. Si fa riferimento agli obblighi introdotti con l'art. 17-bis D.Lgs. 241/1997 ad opera dell'art. 4, c. 1 D.L. 124/2019.
Di recente (il 6.02), è stato pubblicato il certificato (che la ditta appaltatrice deve compilare e consegnare al committente), che permetterebbe di non applicare le nuove e complesse disposizioni di cui all'art. 17-bis (così come concesso dal comma 5 dello stesso articolo).
Tale certificato, appunto, deve essere redatto dalla ditta appaltatrice (leggasi sempre: o subappaltatrice o affidataria) che dichiara al committente:
- di risultare in attività da almeno 3 anni (verifica dall'ultimo giorno del mese di richiesta procedendo a ritroso di 3 anni);
- di essere in regola con gli obblighi dichiarativi: ossia che risultino presentate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
- di avere effettuato versamenti fiscali non inferiori al 10% dei ricavi/compensi degli ultimi 3 anni;
- di non aver debiti non soddisfatti relativi a imposte sui redditi, Irap, ritenute, contributi previdenziali, per importi superiori a 50.000 euro (ossia: iscrizioni a ruolo, avvisi di addebito, accertamenti...