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Imposte e tasse 14 Agosto 2020

Controlli fiscali e puntuale esibizione dei documenti

Adoperarsi alla corretta esibizione documentale, in sede amministrativa, rappresenta un fattore di rilievo per chiarire la posizione del contribuente: non adempiere in maniera puntuale comporta, difatti, delle irrimediabili preclusioni difensive

La Cassazione, con l’ordinanza n. 15600 del 22.07.2020, è intervenuta in materia di preclusioni processuali, chiarendo come nel contesto di un accertamento tributario, non procedere alla esibizione dei documenti, o anche adempiere alla esibizione in maniera comunque “non tempestiva”, comporta delle irrimediabili preclusioni processuali che possono seriamente ed inevitabilmente pregiudicare le eventuali istanze difensive. In termini strettamente legali, difatti, si ritiene che in sede di giudizio sia sancita una preclusione processuale, rispetto a tutti quei documenti che non siano stati esibiti agli organi di controllo nel contesto della sede amministrativa. Gli ermellini, in termini procedurali, chiariscono ulteriormente che tale esclusione prevarrebbe anche rispetto al dispositivo di cui all’art. 58, c. 2 D.Lgs. 546/1992, non potendosi ritenere sanata dal fatto che l’Amministrazione Finanziaria non sollevi la questione in sede di giudizio (recte: in udienza), in considerazione del fatto che il termine contenuto nell’art. 32 del D.P.R. 600/1973 è da intendere come termine di carattere “perentorio”. In secondo luogo, non residuerebbero ulteriori margini di applicabilità dell’art. 57 del medesimo D.Lgs. n. 546/1992, non essendo consentito, alle parti, di introdurre in appello delle domande od eccezioni nuove (sulla inoperatività dei “nova” in appello sembrerebbe che non sussistano...

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