Niente controlli incrociati sulle fatture elettroniche quando il contribuente rifiuta il servizio di consultazione e acquisizione offerto dall'Agenzia delle Entrate. Al contrario, in caso di opzione per tali servizi esercitata da almeno una delle parti presenti nella fattura elettronica, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza potranno utilizzare i dati contenuti nelle fatture elettroniche transitate dal sistema SdI, per effettuare controlli incrociati con le altre banche dati dell'Amministrazione Finanziaria. Tutto ciò, alla luce dei chiarimenti e delle precisazioni contenuti nel provvedimento direttoriale del 21.12.2018 (prot. 524526/2018) emesso dopo gli interventi del Garante della Privacy.
Quello sopra descritto è evidentemente un passo indietro che il direttore dell'Agenzia delle Entrate è stato costretto a fare, rivedendo le originarie indicazioni contenute nel provvedimento del 30.04.2018, sia per quanto riguarda le procedure di acquisizione e conservazione delle fatture elettroniche, sia per il regime dei controlli fiscali.
Per effetto del provvedimento del 21.12.2018, il punto 10.3 del citato provvedimento del 30.04.2018 recita ora: “In caso di adesione al servizio di consultazione, con conseguente memorizzazione dei file XML delle fatture elettroniche, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza possono utilizzare i dati dei file per le attività di controllo, di cui agli artt. 51 D.P.R. 26.10.1972,...