Come ormai risaputo, il D.L. 26.10.2019, n. 124, convertito con modificazioni con L. 19.12.2019, n. 157 ha introdotto con l’art. 5 alcune misure di contrasto alle frodi in materia di accise, apportando rilevanti modifiche all’art. 25 del Testo Unico delle Accise (TUA), abbassando i limiti precedentemente previsti per i depositi di prodotti energetici (fra cui benzina e gasolio) ad uso privato, agricolo ed industriale, portando quello di cui alla lett. a) di 25 metri cubi a soli 10 metri cubi, mentre quello di cui alla lett. c) di 10 metri cubi, a soli 5 metri cubi.
Pertanto, coloro che risultavano incisi da tale novella normativa (avendo un deposito ora divenuto soggetto a denuncia), dovevano necessariamente denunciare il possesso della cisterna alla competente Agenzia delle Dogane, affinché l’Ufficio rilasciasse la licenza fiscale (poi divenuta semplice denuncia, con rilascio di un codice identificativo). Dall’obbligo di denuncia discendevano ulteriori adempimenti, quali, l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e le trasmissioni periodiche. È un fatto notorio che i singoli uffici delle Dogane provinciali abbiano iniziato azioni di controlli nei confronti dei soggetti che detengono tali cisterne/serbatoio a uso privato.
In questa fase, tuttavia, ci si pone nell’ottica di comprendere quali conseguenze siano prospettabili per le aziende che, pur essendovi tenute, abbiano omesso la relativa denuncia e quindi...