Dal 29.10.2018 l'Agenzia delle Entrate può sospendere per 30 giorni le compensazioni orizzontali risultanti nel modello F24. Lo prevede il provvedimento 28.08.2018, n. 195385 ai fini dell'individuazione delle deleghe a rischio di sospensione, facendo riferimento ai seguenti criteri:
- tipologia dei debiti pagati;
- tipologia dei crediti compensati;
- coerenza con i dati indicati nel modello F24;
- dati presenti nell'Anagrafe Tributaria;
- analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;
- pagamento dei debiti iscritti a ruolo in presenza di compensazioni, che devono sempre essere trasmesse via Entratel anche per i privati.
Trascorsi 30 giorni, l'Agenzia può scartare il modello: in questo caso, il versamento dei debiti compensati si considera omesso e occorre procedere al versamento con ravvedimento operoso. Ne consegue che bisogna prestare molta attenzione ai crediti utilizzati in compensazione, avendo la certezza della loro esistenza e spettanza.
I contribuenti Iva che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile e non l'hanno chiesta a rimborso, possono utilizzarla in compensazione. A tal fine è necessario compilare e trasmettere l'apposito modello “Iva TR”.
Come precisato nell'art. 8, c. 3 D.P.R. 542/1999, l'utilizzo in compensazione dei crediti Iva infrannuali richiede il rispetto dei requisiti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 633/1972....