Coop e terzo settore 22 Giugno 2022

Controllo e revisione negli ETS

L’obbligatorietà della nomina è disgiunta sia con riferimento alle figure sia con riferimento al destinatario e spesso si attiva al superamento di alcuni limiti dimensionali.

La nomina dell’Organo di controllo, disciplinata dall’art. 30 D.Lgs. 117/2017, è obbligatoria sempre nelle fondazioni e negli enti in cui è costituito uno specifico affare, mentre nelle associazioni, riconosciute e non riconosciute, l’obbligo di nomina ricorre quando per 2 esercizi sono superati 2 dei seguenti limiti: attivo stato patrimoniale – 110.000 euro; entrate comunque denominate – 220.000 euro; numero dipendenti occupati in media – 5. Oltre alla vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, l’Organo di controllo deve esercitare, in ogni caso, il monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ente, con particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore. In presenza di obbligatorietà di deposito del bilancio sociale, l’Organo di controllo deve anche attestare che tale documento sia stato redatto in conformità alle linee guida previste da apposito decreto (G.U. 9.08.2019, n. 186). Analogamente a quanto avviene per le società di capitali, l’Organo di controllo partecipa alla gestione dell’ente, presenziando alle adunanze consiliari e assembleari e appurando che l’attività degli amministratori e degli organi statutari siano rispettose della legge e dei vincoli derivanti dallo statuto e dalla natura stessa dell’ente. La nomina...

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