Con la nota 2.11.2020, n. 11560, il Ministero del Lavoro ha ritenuto che, poiché per gli enti del Terzo settore (ETS) le nomine dell'organo di controllo (art. 30) e quelle sul revisore legale (art. 31) si attuano a partire dall'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017, il computo dei 2 esercizi consecutivi per verificare il superamento delle soglie previste dagli art. 30 e 31 del CTS deve partire dall'esercizio finanziario del 2018, con la conseguenza che ai fini della verifica del superamento dei limiti previsti dagli articoli citati, l'ente deve considerare i dati del bilancio di esercizio 2018/2019.
Organo di controllo interno (art. 30)
- per le fondazioni l'obbligo esiste sempre;
- per le associazioni la nomina è obbligatoria solo al superamento, per 2 esercizi consecutivi di 2 dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale: 110.000 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
Revisore legale (art. 31): l'obbligo scatta al superamento per 2 anni consecutivi di 2 dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale: 1.100.000 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.
Nel periodo transitorio in cui ci troviamo sono tenuti ad applicare la normativa di cui sopra dal 2020 Onlus,...