Il testo in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Novità per l'accesso al credito d'imposta energia (gas) che spetta anche senza danno effettivo per l'impresa.
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Il Senato ha approvato definitivamente la legge di conversione del D.L. 34/2023 (decreto Bollette), di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Credito d'imposta energia - Nel 2° trimestre del 2023 è prorogato il credito di imposta (utilizzabile solo in compensazione) a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas. L'agevolazione è riconosciuta se il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al 1° trimestre dell'anno al netto delle imposte, ha registrato un aumento superiore al 30% rispetto al prezzo del 1° trimestre del 2019. Per le imprese energivore il credito di imposta è pari a 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata del 2° trimestre 2023. Per le altre imprese il credito di imposta è pari al 10%. Agevolazione analoga è prevista per l'acquisto di gas.
Spettanza del credito d'imposta energia - La risposta a interpello 8.05.2023, n. 316 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che il credito d’imposta gas è spettante anche quando l’impresa ha stipulato con il fornitore un contratto a prezzo fisso per porsi al riparo dai rincari. Secondo la risposta, il requisito dell’aumento del prezzo del gas del 30% rispetto ai medesimi trimestri del 2019 è riferito al prezzo di mercato, senza che questo si deva riversare sull’impresa...