Vogliamo anzitutto ricordare che il Decreto Sostegni-bis (art. 19, c. 1, lett. a) e b) D.L. 25.05.2021, n. 73) ha previsto anche per il 2021 la disciplina speciale della trasformazione in credito d'imposta delle DTA (attività per imposte anticipate) iscritte sulle perdite pregresse e sulle eccedenze ACE, per le società che cedono a titolo oneroso crediti deteriorati (di cui all'art. 44-bis D.L. 30.04.2019, n. 34).
In estrema sintesi la norma consente, in presenza di perdite pregresse o di eccedenze ACE, di ottenere un beneficio finanziario pari al 4,8% dei crediti deteriorati ceduti, pro soluto e pro solvendo, nel corso del periodo d'imposta. Con la recente risoluzione 28.06.2021, n. 44/E, l'Agenzia illustra alcuni punti dubbi della disciplina.
Il 1° chiarimento riguarda il perimetro applicativo. L'Agenzia chiarisce che la misura non riguarda solo le banche e gli intermediari finanziari, ma tutte le “società” a prescindere dal settore in cui operano, come risulta inequivocabilmente dal testo normativo, e le cooperative, i consorzi e gli altri enti commerciali assimilati di cui all'art. 81 del Tuir.
In 2° luogo, il deterioramento del credito richiede che ci sia un inadempimento per oltre 90 giorni relativo al singolo rapporto e non al debitore. Quindi, in presenza di più crediti nei confronti del medesimo debitore, si considera deteriorato solo il credito scaduto da 90 giorni e non tutta...