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Imposte e tasse 14 Luglio 2021

Conversione di DTA, le indicazioni dell'Agenzia

L'estensione della disciplina transitoria in presenza di crediti deteriorati offre lo spunto per chiarire alcuni aspetti controversi della disciplina.

Vogliamo anzitutto ricordare che il Decreto Sostegni-bis (art. 19, c. 1, lett. a) e b) D.L. 25.05.2021, n. 73) ha previsto anche per il 2021 la disciplina speciale della trasformazione in credito d'imposta delle DTA (attività per imposte anticipate) iscritte sulle perdite pregresse e sulle eccedenze ACE, per le società che cedono a titolo oneroso crediti deteriorati (di cui all'art. 44-bis D.L. 30.04.2019, n. 34). In estrema sintesi la norma consente, in presenza di perdite pregresse o di eccedenze ACE, di ottenere un beneficio finanziario pari al 4,8% dei crediti deteriorati ceduti, pro soluto e pro solvendo, nel corso del periodo d'imposta. Con la recente risoluzione 28.06.2021, n. 44/E, l'Agenzia illustra alcuni punti dubbi della disciplina. Il 1° chiarimento riguarda il perimetro applicativo. L'Agenzia chiarisce che la misura non riguarda solo le banche e gli intermediari finanziari, ma tutte le “società” a prescindere dal settore in cui operano, come risulta inequivocabilmente dal testo normativo, e le cooperative, i consorzi e gli altri enti commerciali assimilati di cui all'art. 81 del Tuir. In 2° luogo, il deterioramento del credito richiede che ci sia un inadempimento per oltre 90 giorni relativo al singolo rapporto e non al debitore. Quindi, in presenza di più crediti nei confronti del medesimo debitore, si considera deteriorato solo il credito scaduto da 90 giorni e non tutta...

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