Coop agricole e Covid-19, va sospeso il regime di mutualità prevalente
La deroga di cui al D.M. 30.12.2005 prevista per i casi di perdite di produzione da avversità atmosferiche e calamità naturali, andrebbe estesa ai casi in cui non si raggiungono i parametri di prevalenza ex art. 2513 C.C.
Le conseguenze derivanti dall'emergenza da Covid-19 possono costituire causa di forza maggiore idonea ad impedire la decadenza da un'agevolazione o la sua mancata fruizione. Queste le conclusioni cui perviene l'Agenzia delle Entrate in risposta agli interpelli (5.01.2021, nn. 6 e 8) in materia di agevolazioni prima casa. La risposta, ovvia e condividibile, dovrebbe venire estesa a ogni altra fattispecie in cui il mancato rispetto di un termine o del raggiungimento della condizione richiesta per la fruizione dell'agevolazione è dipeso dalle conseguenze riconducibili alla pandemia. Tale orientamento (che vorremmo meglio definire “principio”) dovrebbe essere estensibile anche alla quantificazione della condizione di mutualità delle cooperative che, se non raggiunta, è causa di una duplice conseguenza, dapprima sotto il profilo civilistico con il “passaggio” a cooperativa a mutualità non prevalente e, quindi, fiscale.
Il riferimento è al rispetto dei limiti di cui all'art. 2513 C.C. per il riconoscimento della condizione di cooperativa a mutualità prevalente, quando l'ente intrattiene rapporti di scambio mutualistico con i soci in misura prevalente rispetto ai medesimi rapporti intrattenuti con i terzi; prevalenza che, se non raggiunta per un biennio consecutivo, comporta il passaggio a cooperativa a mutualità non prevalente con i correlati obblighi di cui all'art. 2545-octies...