Coop e terzo settore 11 Febbraio 2022

Coop agricole e Covid, va sospeso il regime di mutualità prevalente

Ai casi in cui la cooperativa non raggiunga i parametri di prevalenza ex art. 2513 c.c., andrebbe estesa la deroga di cui al D.M. 30.12.2005 prevista per i casi di perdite di produzione da avversità atmosferiche e calamità naturali.

La pandemia da Covid-19, purtroppo ancora in atto, ha comportato per le imprese conseguenze sul piano economico anche nel 2021 che, per le società cooperative, potrebbero aver comportato il mancato raggiungimento della condizione di prevalenza nei rapporti con i soci per un biennio consecutivo, con le conseguenze che ne derivano ai sensi dell’art. 2545-octies c.c. nonché agli effetti fiscali. Il problema era stato già segnalato nel 2021, invitando il Mise a riconoscere quale causa legittimante la sospensione della verifica della condizione di mutualità prevalente anche le perdite di produzione riconducibili agli effetti derivanti dalla pandemia, in analogia alle perdite derivanti da avversità atmosferiche e calamità naturali, riconosciute come derogatorie ai sensi del D.M. 30.12.2005. Mentre il Mise non ha mai preso in considerazione tale eventualità, l’Agenzia delle Entrate, con le risposte 5.01.2021, nn. 6 e 8, in materia di agevolazioni prima casa, ha riconosciuto che le conseguenze derivanti dall’emergenza da Covid-19 possono costituire causa di forza maggiore idonea a impedire la decadenza da una agevolazione o la sua mancata fruizione. Tale orientamento (che vorremmo meglio definire “principio”), ovvio e pienamente condivisibile, dovrebbe essere estensibile anche alla quantificazione della condizione di mutualità delle cooperative che, se non raggiunta, è causa di una...

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