Il capitale sociale delle società cooperative soffre limitazioni sia nell'entità massima (100.000 euro) che possono detenere i soci persone fisiche ai sensi dell'art. 2525 C.C. e sia, soprattutto, nella remunerazione e nella rivalutazione, condizioni che rendono desueta la corresponsione di dividendi e la rivalutazione. Oltre alle limitazioni, anche l'individuazione dell'entità massima ammissibile per i dividendi e la rivalutazione è tutt'altro che agevole essendo legata, per i dividendi, dalla remunerazione spettante ai detentori dei buoni postali fruttiferi; e per la rivalutazione, dall'indice annuo Istat dei prezzi al consumo. La stagione in corso delle assemblee di approvazione dei bilanci offre, pertanto, l'occasione per fare chiarezza sul punto.
Sui dividendi dispone l'art. 2514, c. 1, lett. a) C.C. : le cooperative a mutualità prevalente possono distribuire dividendi nei limiti dell'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato. Per l'utile del bilancio 2018 in approvazione, si dovrà fare riferimento all'ultima emissione dei buoni postali fruttiferi, la n. TF120A190322 che, con decorrenza dal 22.03.2019, fissa nel 7,00% il tasso di interesse massimo spettante che, aumentato di 2,5 punti, porta la remunerazione massima possibile al 9,50%.
In precedenza, ricordiamo che per i dividendi deliberati dal 14.09.2018 al...