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Coop 08 Agosto 2026

Coop e nuovo Tuir: neutralizzazione dell’effetto “imposte su imposte”

Riproposto il principio secondo il quale non costituiscono reddito imponibile le imposte sui redditi riferibili alle variazioni fiscali apportate all’utile di esercizio.

Nell’ambito delle numerose e un po’ sparpagliate norme contenenti la disciplina delle imposte dirette per le cooperative, va ricordato l’art. 21, c. 10 L. 449/1997, secondo il quale non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle cooperative e loro consorzi le imposte sui redditi riferibili alle variazioni fiscali, diverse da quelle riconosciute dalle leggi speciali per la cooperazione. Al tempo si era posto rimedio alla circostanza secondo la quale, essendo la detassazione delle somme destinate a riserva indivisibile evidentemente correlata all'utile netto accantonato, e non al reddito imponibile, si sarebbe potuto produrre un effetto "imposte su imposte", tenuto conto che anche le imposte costituiscono esse stesse una variazione in aumento su cui calcolare ulteriori imposte.Il principio è stato salvaguardato e riproposto sostanzialmente in termini analoghi a quanto previsto dalla citata L. 449/1997, ora oggetto di soppressione, all’interno della Parte II, Titolo II, Capo III del nuovo Tuir, approvato con D.Lgs. 19.06.2026, n. 117 e in vigore dal prossimo 1.01.2027, sezione denominata “Regime delle cooperative”. In termini letterali, nel nuovo testo normativo (art. 263, c. 4) si fa ancora richiamo alle imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi degli artt. 65 e 92, diverse da quelle riconosciute dalle leggi speciali per la cooperazione. Con maggiore accortezza, il legislatore avrebbe potuto meglio formulare tale richiamo,...

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