Coop e prestiti, come comportarsi senza la delibera C.I.C.R?
Un altro anno, il quarto, è trascorso senza che il C.I.C.R. emanasse le disposizioni di attuazione della stretta in materia di prestito sociale di cui alla legge di Bilancio 2018, costringendo le cooperative a navigare a vista.
La legge di Bilancio 2018 (cc. 238-243) ha previsto restrizioni ai limiti della raccolta del prestito sociale nelle società cooperative demandandone l’attuazione al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (C.I.C.R.) che, come previsto dal c. 240, doveva provvedervi, entro il 30.06.2018, disciplinando anche la prevista fase transitoria per l’adeguamento.
Ebbene, il C.I.C.R., a distanza di ben 4 anni, non vi ha ancora provveduto e nessuno ha mai fornito chiarimenti o indicazioni ufficiali e così le cooperative continuano a non avere certezza alcuna sul comportamento da tenere.
Premesso che il monitoraggio del rispetto dei limiti e condizioni dovrebbe essere continuo e sistematico, c’è un momento, in particolare, in cui l’attenzione deve essere massima ed è quello della redazione del bilancio d’esercizio, dove la verifica del rispetto dei limiti è evidente anche per i terzi e dove, peraltro, è richiesto anche di riferirne nella nota integrativa.
Ecco cosa ha previsto la legge di bilancio 2018 in materia di limiti e condizioni per la raccolta del prestito sociale delle cooperative, tutte - si ribadisce - da definire e disciplinare a cura del C.I.C.R:
riduzione da 5 a 3 volte del patrimonio netto del limite assoluto con obbligo di adeguamento nel periodo transitorio di 3 anni (ormai da considerarsi decorso in assenza della disciplina della fase transitoria?);
durante il periodo...