La pandemia provocherà la chiusura dei bilanci dell'esercizio 2020 con perdite anche di entità rilevante a fronte delle quali le società dovranno decidere nel merito della loro copertura o del rinvio a nuovo, avvalendosi anche della possibilità del loro rinvio prevista dall'art. 1, c. 266 della legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020), senza richiedere l'adozione degli interventi di cui agli artt. 2446 C.C. per le Spa e 2482-bis C.C. per le Srl sino all'approvazione del bilancio del 5° esercizio successivo. Non entriamo in questa sede nel merito dell'ipotesi del rinvio, che comunque non può prescindere dall'eventuale situazione di conclamata insolvenza che presuppone interventi di ben altra natura.
Limitandoci nella trattazione al caso della copertura (o riduzione) della perdita 2020 mediante l'utilizzo delle riserve di patrimonio netto per le società cooperative deve essere verificata la loro utilizzabilità attesi i vincoli di indivisibilità che le caratterizzano. L'utilizzo delle riserve a copertura delle perdite è regolato dall'art. 2545-ter C.C., secondo il quale le riserve indivisibili possono essere utilizzate solo dopo che sono esaurite quelle che la società aveva destinato ad aumento del capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società. Tale norma stabilisce, quindi, l'ordine da osservare...