Coop, limite alla deducibilità degli interessi sul prestito sociale
Il prestito sociale soffre limitazioni sia nell’importo mutuabile dal socio persona fisica e sia nell’interesse massimo per l’applicabilità delle agevolazioni, ma anche nella limitazione della deducibilità che ne richiede il ricalcolo.
Le cooperative sono alle prese con la determinazione della quota deducibile dal reddito degli interessi riconosciuti ai soci sui prestiti dagli stessi effettuati alla cooperativa la cui deducibilità soffre, infatti, la specifica limitazione di cui all’art. 1, c. 465 L. 311/2004 secondo la quale gli interessi sono indeducibili per la parte che supera l’ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai Buoni Fruttiferi Postali (B.F.P.) aumentata dello 0,90%.
Ne consegue che gli interessi corrisposti o anche capitalizzati riconosciuti ai soci a tassi superiori, ai fini della determinazione della quota deducibile, devono venire ricalcolati facendo riferimento, in luogo del tasso e alle decorrenze applicate, alle decorrenze e al tasso dei B.F.P. aumentato dello 0,90%.
Il riferimento è al tasso minimo spettante alle emissioni dei B.F.P. ordinari avvenute nel corso del 2021 che, non avendo registrato nuove emissioni, è rimasto invariato in quello in vigore dal 6.11.2020 di cui alla serie TF120A201106 - tasso 0,05% - limite deducibilità 0,95%.
In presenza di un unico periodo, il ricalcolo è per quest’anno estremamente semplice.
Tale specifica limitazione alla detrazione degli interessi ne consente l’esclusione dal calcolo per la determinazione della quota deducibile in relazione al ROL ex art. 96 del Tuir.
Con l’occasione si rammenta che il prestito effettuato alle cooperative...