Il prestito sociale soffre limitazioni sia nell’importo mutuabile dal socio persona fisica sia nell’interesse massimo per l’applicabilità delle agevolazioni, ma anche nella limitazione della deducibilità che ne richiedono il ricalcolo.
Le cooperative alle prese con la chiusura del bilancio d’esercizio devono procedere alla verifica del rispetto dei limiti previsti per la remunerazione dei prestiti effettuati dai soci e per la determinazione della quota deducibile dal reddito degli interessi riconosciuti ai soci nel rispetto della specifica limitazione di cui all’art. 1, c. 465 L. 311/2004 secondo la quale gli interessi sono indeducibili per la parte che supera l’ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai Buoni Fruttiferi Postali (B.F.P.) aumentata dello 0,90%. Ne consegue che gli interessi corrisposti o anche capitalizzati riconosciuti ai soci a tassi superiori, ai fini della determinazione della quota deducibile, devono venire ricalcolati facendo riferimento, in luogo del tasso e delle decorrenze applicate, alle decorrenze e al tasso dei B.F.P. aumentato dello 0,90%.Il riferimento è al tasso minimo spettante alle emissioni dei B.F.P. ordinari avvenute nel corso del 2025:- serie TF120A241011 da 1.01.2025, tasso 0,50%, limite deducibilità 1,40%;- serie TF120A250103 da 3.01.2025, tasso 0,50%, limite deducibilità 1,40%;- serie TF120A250211 da 11.02.2025, tasso 0,75%, limite deducibilità 1,65%;- serie TF120A250624 da 24.06.2025, tasso 0,75%, limite deducibilità 1,65%.In pratica, quindi, il ricalcolo è da effettuare con riferimento a tali periodi infrannuali.Tale specifica limitazione alla detrazione degli interessi ne consente l’esclusione dal calcolo per...